Author Archive Marianna

Cinture di sicurezza sulle nostre Fiat 500: cosa dice il codice della strada.

CIRCOLARE N. B 53/2000/MOT

DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI VEICOLI DELLA CATEGORIA M1

Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.

GIOVANE RAGAZZA ALLACCIA LA CINTURA DI SICUREZZA IN AUTOMOBILE (Mario Di Salvo, MILANO – 2004-03-17) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.

Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.

Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.

Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).

Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.

Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.

Il Direttore dell’Unità di gestione
Dr. ing. Ciro Esposito

TABELLA 271.1
INSTALLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA

CATEGORIA INTERNAZIONALE M1

Veicolipostitipo di cintura
ant.post.ant.post.
Immatricolati dal 15/5/1976si (16)si (16)(15)(15)
Immatricolati prima del1/1/1978si ( 1)si (16)( 2)(15)
Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3)sisi (16)( 3)(15)
Omologati dopo l’1/1/1985
(Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10)
sisi( 4)( 5)
Immatricolati dopo il 26/4/1990sisi( 6)( 7)
Omologati dopo l’1/10/1993
(Dir. n. 90/628//CEE) (11)
sisi( 8)( 9)
Omologati dopo l’1/10/1997
(Dir. n. 69/36/CE) (12)
sisi(8-14)(13-14)
(1)Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri
(2)Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(3)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
(4)Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE).
(5)Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore.
(6)Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore.
(7)Almeno cinture di tipo addominali.
(8)Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m.
(9)Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m.
(10)Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985.
(11)Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993.
(12)Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997.
(13)Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m.
(14)Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m.
(15)In relazione al tipo di ancoraggio presente.
(16)Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli.

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Inquinamento e auto storiche: parte la ricerca

L’ASI e l’Istituto Superiore di Sanità promuovo la ricerca scientifica per valutare l’impatto ambientale delle auto storiche.

Tutelare il patrimonio delle auto storiche in accordo con i sempre più severi provvedimenti sul contenimento delle emissioni di anidride carbonica: è questo l’obiettivo proposto dal recente accordo tra l’Automotoclub Storico Italiano e l’Istituito Superiore di Sanità per promuovere la ricerca e la corretta informazione sulle emissioni dei veicoli storici.

VALUTAZIONE SCIENTIFICA. Nel corso dei prossimi mesi uno studio approfondito valuterà le emissioni delle auto storiche in ambito urbano prendendo in considerazione sia il numero di vetture in circolazione sia le distanze effettivamente percorse; i risultati saranno successivamente pubblicati e messi a disposizione delle autorità nazionali e locali per stilare normative antinquinamento efficaci, ma che – allo stesso tempo – permettano l’uso responsabile dei veicoli di interesse storico.

UNA MINORANZA. Questa iniziativa promossa dall’ASI rientra nel più ampio quadro di certificazione e distinzione dei veicoli di interesse storico da quelli solamente obsoleti; al momento su quasi sette milioni di veicoli ultraventennali ancora in circolazione solamente 49mila sono considerate storiche, ovvero lo 0,71 per cento. Già da diverso tempo, infatti, per ottenere il Certificato di Rilevanza Storica non è sufficiente rientrare in una determinata lista di vetture ma bisogna rispettare diversi parametri specifici come l’originalità del veicolo.

Tratto da: https://www.veloce.it/news/inquinamento-e-auto-storiche-parte-la-ricerca-16961

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E la vecchia 500 inquina meno di un caminetto

LUCCA. Gli incentivi per la rottamazione delle vecchie auto? Una spesa inutile, almeno sotto il punto di vista ecologico. Sì, perché secondo i dati Arpat una vecchia 500 euro zero, come tutte le vecchie auto a benzina (specie se di piccola cilindrata) inquinano ben poco: per produrre gli stessi Pm di un chilo di legna bruciata dovrebbero percorrere ben 5.700 chilometri. Non solo, ma 500, R4, 2Cv e simili reggono il confronto anche con dei diesel mediamente moderni. Questo senza tener conto di altri fattori: la percentuale esigua di vetture euro 0 o 1 sul parco circolante e il fatto che si tratti soprattutto di utilitarie, ossia auto che consumano pochissimo (molto meno di un moderno Suv per intenderci) nfacendo risparmiare anche tutto l’inquinamento legato al ciclo della produzione di benzina.

TRATTO DA

https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2015/11/15/news/e-la-vecchia-500-inquina-meno-di-un-caminetto-1.12452692

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