Stop alle auto con alte emissioni, via libera (anche se inquinano) alle auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Nei giorni scorsi la giunta guidata da Sala ha approvato le nuove norme che regolano la circolazione dei veicoli storici nell’Area B. Il fatto è stato reso noto con un comunicato dal Cmae (Club milanese automotoveicoli d’epoca).
Per il momento le auto e le moto con oltre 40 anni possono circolare nell’Area B solo alla sera a al sabato alla domenica. Ma dal 1° giugno tutti i veicoli dotati di certificato di rilevanza storica potranno spostarsi liberamente all’interno di Area B durante tutta la settimana, 24 ore su 24, ma dovranno essere registrati sul portale del comune. Non solo. I veicoli storici dai 20 ai 39 anni (sempre dotati di Crs) potranno beneficiare di 25 ingressi all’anno, oltre alla sera e al sabato e domenica, previa registrazione una tantum sul portale del Comune.
È stato inoltre chiarito che i 25 ingressi vengono rilasciati sul numero di targa e non sul codice fiscale del proprietario del veicolo. Non appena questi veicoli raggiungeranno la soglia dei 40 anni di età potranno circolare anch’essi senza alcuna restrizione.
“Questo grande risultato — chiosa il club in una nota — costituisce una pietra miliare nel motorismo storico poiché finalmente crea uno spartiacque tra i veicoli vecchi e i veicoli d’epoca, riconoscendo dignità alla passione dei club come il Cmae, e ai club federati Asi (automotorclub Storico Italiano), legittimando un ruolo determinante per la cultura, lo sport amatoriale, il turismo, locale e nazionale, e l’indotto economico”.
Tratto da: https://www.milanotoday.it/attualita/auto-storiche-milano.html
Spesso mi scrivete dicendomi “Ciao Marianna, ho una Fiat 500 d’epoca…” e per “d’epoca” intendete una auto appartenente ad un’altra epoca. Ma purtroppo devo deludervi: auto d’epoca e auto storica non sono sinonimi, non sono la stessa cosa e questo articolo è per fare chiarezza sulla differenza esistente.
Auto d’epoca: cosa sono, quali sono i requisiti per definirla tale
Secondo quanto scritto, si definisce auto d’epoca una vettura prodotta almeno 30 anni prima (fa fede l’anno di costruzione) che non ha i requisiti minimi che le permettono di circolare su strada e che non è iscritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Secondo la normativa di riferimento contenuta nell’Art.60 del Codice della Strada, “rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.”
I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’àmbito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
Per quanto riguarda invece le “auto storiche” rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
Quindi sono veicoli di interesse storico o collezionistico che possono circolare liberamente sulle strade purché posseggano i requisiti previsti (revisione, documentazione, targhe ecc)
È di fondamentale importanza richiedere anche l’attestato di “datazione e storicità” che però, secondo quanto viene stabilito dall’articolo 215, si può richiedere solo quando tutti i componenti della vettura sono originali, gli interni sono ben conservati e intatti e il motore è funzionante.
Attenzione: non tutte le auto dai 30 ai 39 anni sono di interesse storico!
Il criterio del tempo non è sufficiente, sono infatti da considerarsi tali le auto che rientrano nella lista ACI delle auto storiche dai 20 ai 39 anni di anzianità. Tutte le auto dai 40 in poi sono da considerarsi auto storiche a prescindere dalla presenza o meno nella lista ACI.
Chiunque circoli con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 345 se si tratta di autoveicoli, o da € 42 a € 173 se si tratta di motoveicoli.
Emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dipartimento dei trasporti terrestri, Unità di gestione, motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, Segreteria tecnica.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed operatori ex articolo 80 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ripropongono la questione concernente l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), debbono essere equipaggiati con dispositivi di ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 232 del codice della strada, in quanto, com’è noto, la materia di specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del codice della strada espressi nella circolare D.C. IV n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., dal momento che le caratteristiche cui il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE) ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE); o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976 (circolare n. 76/77 del 9 dicembre 1977 D.G.).
Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate la circolare ministeriale n. 152/88 del 30 settembre 1988 D.G. e la circolare ministeriale n. 271/93 del 30 novembre 1993 D.G., nonché le disposizioni in difformità a qualsiasi titolo emanate.
Il Direttore dell’Unità di gestione
Dr. ing. Ciro Esposito
Veicoli | posti | tipo di cintura | ||
---|---|---|---|---|
ant. | post. | ant. | post. | |
Immatricolati dal 15/5/1976 | si (16) | si (16) | (15) | (15) |
Immatricolati prima del1/1/1978 | si ( 1) | si (16) | ( 2) | (15) |
Immatricolati dopo l’1/1/1978 (3) | si | si (16) | ( 3) | (15) |
Omologati dopo l’1/1/1985 (Dir. nn. 81/576/CEE, 82/319/CEE) (10) | si | si | ( 4) | ( 5) |
Immatricolati dopo il 26/4/1990 | si | si | ( 6) | ( 7) |
Omologati dopo l’1/10/1993 (Dir. n. 90/628//CEE) (11) | si | si | ( 8) | ( 9) |
Omologati dopo l’1/10/1997 (Dir. n. 69/36/CE) (12) | si | si | (8-14) | (13-14) |
(1) | Obbligo introdotto con legge n. 111/88 per veicoli predisposti fin dall’origine con punti di ancoraggio specifici; sono esentati dall’obbligo di installazione anche i veicoli di interesse storico o collezionistico ed i veicoli d’epoca iscritti negli appositi registri |
(2) | Cinture di sicurezza a 2 punti di ancoraggio, cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio senza arrotolatore o cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
(3) | Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. I veicoli della categoria internazionale M1, omologati a partire dall’1/1/1978 devono essere dotati di ancoraggi (posti anteriori e posteriori) delle cinture di sicurezza (vedasi art. 5 del D.M. 26/2/1976 tramite il quale è stata recepita la Dir. n. 76/115/CEE); per tali veicoli sono valide, tuttavia, anche le prescrizioni contenute nei Regolamenti e nelle Raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le N.U., Commissione Economica per l’Europa, accettate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. |
(4) | Posti laterali anteriori: cinure a 3 punti munite di riavvolgitore con dispositivo di bloccaggio di emergenza e sensibilità multipla (oppure a bloccaggio automatico per il passeggero). Posti centrali anteriori: cinture a 3 punti provviste o meno di riavvolgitori (sono sufficienti le subaddominali se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE). |
(5) | Cinture subaddominali o a 3 punti provviste o meno di riavvolgitore. |
(6) | Cinture a 3 punti di ancoraggio con arrotolatore. |
(7) | Almeno cinture di tipo addominali. |
(8) | Conducente o passeggero (posti laterali): Ar4m; posti centrali: B, Br3, Br4m (solo se il parabrezza è fuori dalla zona di riferimento di cui all’Allegato II della Dir. n. 74/60/CEE) oppure A o Ar4m. |
(9) | Laterali: A (se esiste il passaggio tra il sedile e la fiancata più vicina del veicolo per l’accesso dei passeggeri alle altre parti del veicolo) o Ar4m; centrali: B, Br3, Br4m. |
(10) | Recepite con D.M. 28/12/1982: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/1/1985. |
(11) | Recepita con D.M. 7/8/1992, n. 424: valide per il rilascio di omologazioni parziali CEE e per il rilascio di omologazioni nazionali a partire dall’1/10/1993. |
(12) | Recepita con D.M. 25/11/1996: valida per il rilascio di omologazione CE e di omologazione nazionale a partire dall’1/10/1997. |
(13) | Posteriori laterali: Ar4m, Br4m; sono ammesse cinture subaddominali se il sedile è rispetto ad un passaggio. Posteriori centrali: B, Br3, Br4m. |
(14) | Per i posti a sedere rivolti all’indietro: B, Br3, Br4m. |
(15) | In relazione al tipo di ancoraggio presente. |
(16) | Come chiarito con Circ. n. 8053/2000/MOT del 22/6/2000, per effetto dell’art. 72, comma 2 lettera a), sussiste l’obbligo dell’installazione delle cinture di sicurezza sia per i posti anteriori che per i posti posteriori dei veicoli appartenenti alla categoria internazionale M1 immatricolati dal 15/6/1976 e muniti fin dall’origine di appositi ancoraggi delle cinture di sicurezza. Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare che il disposto dell’art. 75, comma 2 lettera a) deve essere applicato a tutte le categorie di autoveicoli. |
L’ASI e l’Istituto Superiore di Sanità promuovo la ricerca scientifica per valutare l’impatto ambientale delle auto storiche.
Tutelare il patrimonio delle auto storiche in accordo con i sempre più severi provvedimenti sul contenimento delle emissioni di anidride carbonica: è questo l’obiettivo proposto dal recente accordo tra l’Automotoclub Storico Italiano e l’Istituito Superiore di Sanità per promuovere la ricerca e la corretta informazione sulle emissioni dei veicoli storici.
VALUTAZIONE SCIENTIFICA. Nel corso dei prossimi mesi uno studio approfondito valuterà le emissioni delle auto storiche in ambito urbano prendendo in considerazione sia il numero di vetture in circolazione sia le distanze effettivamente percorse; i risultati saranno successivamente pubblicati e messi a disposizione delle autorità nazionali e locali per stilare normative antinquinamento efficaci, ma che – allo stesso tempo – permettano l’uso responsabile dei veicoli di interesse storico.
UNA MINORANZA. Questa iniziativa promossa dall’ASI rientra nel più ampio quadro di certificazione e distinzione dei veicoli di interesse storico da quelli solamente obsoleti; al momento su quasi sette milioni di veicoli ultraventennali ancora in circolazione solamente 49mila sono considerate storiche, ovvero lo 0,71 per cento. Già da diverso tempo, infatti, per ottenere il Certificato di Rilevanza Storica non è sufficiente rientrare in una determinata lista di vetture ma bisogna rispettare diversi parametri specifici come l’originalità del veicolo.
Tratto da: https://www.veloce.it/news/inquinamento-e-auto-storiche-parte-la-ricerca-16961
LUCCA. Gli incentivi per la rottamazione delle vecchie auto? Una spesa inutile, almeno sotto il punto di vista ecologico. Sì, perché secondo i dati Arpat una vecchia 500 euro zero, come tutte le vecchie auto a benzina (specie se di piccola cilindrata) inquinano ben poco: per produrre gli stessi Pm di un chilo di legna bruciata dovrebbero percorrere ben 5.700 chilometri. Non solo, ma 500, R4, 2Cv e simili reggono il confronto anche con dei diesel mediamente moderni. Questo senza tener conto di altri fattori: la percentuale esigua di vetture euro 0 o 1 sul parco circolante e il fatto che si tratti soprattutto di utilitarie, ossia auto che consumano pochissimo (molto meno di un moderno Suv per intenderci) nfacendo risparmiare anche tutto l’inquinamento legato al ciclo della produzione di benzina.
TRATTO DA